Riorganizzazione dell’INL: arriva l’ok del Ministero del lavoro

Il dicastero ha dato la sua approvazione alla modifica della struttura organizzativa dell’Ispettorato (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 18 settembre 2023, n. 16283).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dato la sua approvazione alla riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro disposta con il Decreto Direttoriale n.49 del 27 luglio 2023. 

Il provvedimento del Ministero tiene in considerazione, tra l’altro, che, secondo i dati riferiti dall’INL, la dotazione organica rivista nell’ambito della riorganizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui al Decreto Direttoriale INL n. 49 del 27 luglio 2023 è stata disposta nei limiti delle disponibilità finanziarie e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia e tenuto conto dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici ministeriali ha approvato la riorganizzazione disposta dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro Paolo Pennesi.

La riorganizzazione della struttura dell’INL

In pratica, il Decreto Direttoriale n. 49/2023 è partito dal presupposto dell’organico dell’Ispettorato, fissato dal D.L. n. 75/2023, a decorrere dal 1 ° luglio 2023, in 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali. In particolare, la struttura dirigenziale centrale si articola in (articolo 2, Decreto Direttoriale n. 49/2023):

– Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro;

– Direzione centrale coordinamento giuridico;

– Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica;

– Direzione centrale personale, amministrazione e bilancio;

– Segreteria del Direttore dell’Ispettorato.

Gli articoli da 4 a 7 del provvedimento definiscono i compiti delle diverse direzione sopra menzionate, mentre l’articolo 8 da conto della costituzione delle Direzioni interregionali del lavoro con a capo un dirigente di livello generale presso le città di Milano, Roma e Napoli.

Infine, l’articolo 9 elenca l’istituzione degli Ispettorati d’area metropolitana, con a capo un dirigente di livello non generale ( Bari-BAT, Bologna, Cagliari-Oristano, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio-Calabria, Roma, Torino-Aosta, Venezia) e degli Ispettorati territoriali del lavoro con l’indicazione dei rispettivi compiti. Gli Ispettorati d’area metropolitana, in particolare, oltre alle competenze affidate agli Ispettorati territoriali del lavoro esercitano, nell’ambito di competenza degli uffici, le attività di raccordo territoriale individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, sentite le organizzazioni sindacali.