Lavoratori somministrati in zone alluvionate: indicazioni sull’ammortizzatore sociale unico



Per i lavoratori somministrati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa nei territori colpiti dagli aventi alluvionali del mese di maggio 2023, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore: lo precisa l’INPS riguardo all’ammortizzatore sociale unico previsto dal Decreto Alluvioni (INPS, messaggio 1 agosto 2023, n. 2857). 


Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 53/2023 e con il messaggio n. 2264/2023, l’INPS torna a occuparsi della misura di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico” (articolo 7 D.L. n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna.


 


In particolare, vengono forniti chiarimenti e istruzioni operative e procedurali riguardo al riconoscimento del beneficio in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma che sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.


 


Dovendosi fare riferimento al luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, l’INPS precisa che, laddove questa sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori interessati dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.


 


Diversamente, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.


 


Resta fermo il riconoscimento del beneficio in favore del lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato 1 al Decreto Alluvioni. Si ricorda che, in questo caso, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 15.


 


L’INPS, nel messaggio in oggetto, fornisce poi le indicazioni procedurali a cui si devono attenere le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati.


 


Infatti, le suddette Agenzie devono trasmettere un flusso in formato .csv contenente due informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella circolare n. 53/2023, ovvero:


 











Campi aggiuntivi  Regole di compilazione
Flag_Somministrazione Valori ammessi: SI (nel caso di rapporto di lavoro somministrato) / NO
Azienda_somministrante Valgono le stesse regole previste per il campo Posizione_contributiva con riferimento all’azienda somministrante

In allegato al messaggio in oggetto l’Istituto riporta poi la struttura completa della nuova versione del flusso e riassume le regole di compilazione che definiscono i due campi – entrambi riferiti al datore di lavoro utilizzatore e già presenti nel flusso definito nella circolare n. 53/2023 e nel messaggio n. 2264/2023 – come riportato nella sottostante tabella:


 











Campi  Regole di compilazione
Posizione-contributiva La colonna “Posizione-contributiva” deve contenere la matricola aziendale (10 cifre con gli 000 davanti) se Ambito=DM, altrimenti il CIDA se Ambito=AGR
Unità-Operativa-CodIstatFondo La colonna “Unità-Operativa-CodIstatFondo” deve contenere, se ambito=DM, il valore dell’Unità Operativa presso cui è allocato il lavoratore (come da flusso UNIEMENSPosContributiva); se Ambito=AGR deve contenere il valore ISTAT (6 cifre), così come presente nei flussi UNIEMENSPosAGRI