Rapporti di lavoro sportivo: cambiano le regole

Con il Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 sono state approvate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Vediamo in dettaglio le novità riguardanti il lavoro sportivo.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo 05 ottobre 2022, n. 163 (di seguito “Decreto”) interviene sulla definizione e qualificazione del lavoratore sportivo (art. 25, D.Lgs. n. 36/2021) stabilendo che, oltre all’atleta, all’allenatore, all’istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo, al preparatore atletico e al direttore di gara che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, è lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
L’attività di lavoro sportivo è ammessa sotto forma di rapporto di lavoro subordinato o di rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, co.1, n. 3 del c.p.c.. Viene abrogata la possibilità di svolgere l’attività di lavoro sportivo sotto forma di prestazioni occasionali.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, viene precisato che in via generale gli stessi non sono retribuiti per l’attività sportiva in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il riconoscimento di rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente (tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente). Tuttavia, viene previsto che l’attività sportiva possa essere retribuita dai beneficiari con la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda il direttore di gara e qualifiche similari, preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, viene previsto che il contratto individuale deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva competente.

 

L’articolo 15 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici (art. 27, D.Lgs. n. 36/2021) precisando che l’approvazione del contratto individuale di lavoro secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia dello stesso.

L’articolo 16 del Decreto sostituisce integralmente l’articolo 28 del decreto legislativo n. 36/2021 recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. In particolare, il nuovo articolo 28 prevede:
“1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.
2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate otto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”

L’articolo 17 del Decreto modifica la disciplina delle prestazioni sportive amatoriali (art. 29, D.Lgs. n. 36/2021) riqualificandole come prestazioni sportive dei volontari.
Le prestazioni sportive dei volontari possono essere utilizzate per le proprie attività istituzionali di promozione dello sport da parte di società e associazioni sportive, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a..

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

L’articolo 18 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti la formazione dei giovani atleti (art. 30, D.Lgs. n. 36/2021) specificando che le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Inoltre, viene introdotta la previsione che per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo dei 23 anni.

L’articolo 19 del Decreto proroga dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023 l’abolizione del cd. “vincolo sportivo” (art. 31, D.Lgs. n. 36/2021).

L’articolo 23 modifica le disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico (art. 35, D.Lgs. n. 36/2021) e in particolare la contribuzione applicabile.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche passa dal 10 per cento al 24 per cento.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (20 per cento per l’anno 2022, 24 per cento per l’anno 2023, 30 per cento per l’anno 2024, 33 per cento per l’anno 2025). Per tali lavoratori, altresì, viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Per i lavoratori sportivi che svolgono prestazioni autonome nell’area del dilettantismo, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene stabilita in misura unica del 25 per cento in luogo della precedente modulazione crescente (15 per cento per l’anno 2022, 20 per cento per l’anno 2023, 22 per cento per l’anno 2024, 25 per cento per l’anno 2025). Anche in questo caso viene aggiunta la previsione che si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Per tutti i rapporti di lavoro suindicati l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Fino al 31 dicembre 2027 la suddetta contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

L’articolo 24 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti il trattamento tributario (art. 36, D.Lgs. n. 36/2021). In particolare viene previsto che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. All’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tale disposizione si applica, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte (20 per cento).

 

L’articolo 25 del Decreto modifica le disposizioni riguardanti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (art. 37, D.Lgs. n. 36/2021).
In particolare, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, viene confermato che il committente è soggetto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro ai fini dell’assicurazione all’INAIL e che il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente, ma viene esclusa la previsione per cui ai fini del calcolo del premio la base imponibile sia costituita dai compensi effettivamente percepiti.

Inoltre, ai fini previdenziali e tributari ai compensi per l’attività prestata nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano le agevolazioni previste per lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo (Esenzione contributiva fino a 5.000 euro annui e riduzione dell’imponibile contributivo al 50 per cento fino al 31 dicembre 2027; Esenzione fiscale fino a 15.000 euro).